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La Carta dei Diritti del Passeggero è un opuscolo informativo sulle tutele del passeggero in caso di disservizi quali il negato imbarco (cioè l’overbooking), la cancellazione o il ritardo prolungato del volo, la ritardata consegna, la perdita o il danneggiamento del bagaglio. All’interno di questo vademecum si possono trovare, inoltre, informazioni sul sistema dei controlli per la sicurezza degli aeromobili, sulla normativa nazionale in materia di scioperi nel settore del trasporto aereo, suggerimenti di varia natura e i recapiti delle Direzioni Aeroportuali dell’Enac.
2. Quali sono le normative nazionali ed internazionali che tutelano i miei diritti di passeggero?
Le normative che tutelano i diritti dei passeggeri sono: • la Convenzione di Montreal del 1999 per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale in materia di danni, smarrimento e ritardi nella consegna del bagaglio • il Regolamento (CEE) n. 323/1999 del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n, 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS) • il Regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti • il Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato • il Decreto Legislativo n. 206/2005 (o Codice del consumo) concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» • il Regolamento (CE) n. 2111/2005 relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo • il Decreto Legislativo 69/2006 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato • Regolamento (CE) 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:
- alla scelta tra: o rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure o imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero
- assistenza o pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa o adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti o trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa o due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
- in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria.
4. Ho sempre diritto alla compensazione pecuniaria se il mio volo viene cancellato?
No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria NON è dovuta nel caso in cui o la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, cause tecniche e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04) o il passeggero sia stato informato:
- della cancellazione con almeno due settimane di preavviso;
- della cancellazione nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
- della cancellazione meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
5. Quali sono i miei diritti in caso di negato imbarco?
In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare. Se non ci sono volontari, come stabilito dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto a:
- compensazione pecuniaria;
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
- assistenza.
6. Cosa mi spetta in caso di ritardo prolungato del volo?
Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno due ore.
Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno tre ore.
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno quattro ore. Il diritto all’assistenza comporta:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
7. Cosa succede se a causa del ritardo perdo un volo in coincidenza?
Solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte successive e perda un volo in coincidenza a causa del ritardo del precedente, la compagnia aerea deve fornire:
- assistenza;
- un posto su un volo alternativo verso la destinazione finale o il punto di partenza iniziale.
8. Cosa si intende per “danni da ritardo”?
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito del vettore aereo, può richiedere alla compagnia aerea il risarcimento fino ad un massimo di 4150 DSP, Diritti Speciali di Prelievo, (corrispondenti a circa 4841 euro). Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle. Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.